La Commissione europea ha autorizzato 50 milioni di euro di aiuti di Stato destinati all’Italia per fornire le cure mediche necessarie alle persone contagiate dal Coronavirus, garantendo allo stesso tempo le protezioni necessarie per operatori sanitari e cittadini.
Questi fondi sono destinati alle imprese, qualunque sia la loro dimensione, che istituiscono nuovi impianti per la produzione di dispositivi medici e di protezione individuale, ampliano la produzione delle loro strutture esistenti che producono questi dispositivi, convertono la loro linea di produzione in tal senso.
I beneiciari del sostegno dovranno però vendere i prodotti ai prezzi di mercato applicati in dicembre 2019, vale a dire prima dello scoppio dell’epidemia in Italia.
L’aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette o anticipi rimborsabili. Se poi i dispositivi saranno forniti alle autorità italiane in tempi stretti, gli anticipi saranno convertiti in sovvenzioni dirette e l’erogazione non potrà superare gli 800.000 euro
Gli Stati membri possono concedere cinque tipi di aiuti:
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti:gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese:gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne hanno bisogno; Queste garanzie di Stato possono coprire prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
prestiti pubblici agevolati alle imprese:gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale:alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
assicurazione del credito all’esportazione a breve termine:il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine. La Commissione continuerà a monitorare la situazione ed è pronta a modificare, se necessario, l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020.
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