
Uno dei temi di confronto che è stato affrontato nel corso della Winter School 2018 di Como, è stato la Legge Gelli-Bianco (la responsabilità del medico e ‘medicina difensiva’) con l’intervento del Senatore Amedeo Bianco, co-propositore della legge, a cui oggi poniamo queste domande.
Da quali necessità è scaturita la recente legge Gelli-Bianco?
La legge nasce dall’esigenza di dare una risposta compiuta a un problema e a una questione complicata e complessa relativa al contenzioso medico-legale, ai suoi riflessi in medicina, a comportamenti oppurtunistici di tipo difensivistico dei professionisti. Le risposte date negli anni trascorsi, per quanto meritevoli di attenzione, avevano sostanzialmente un difetto, di non essere inseriti in un disegno organico perché i vari determinanti del fenomeno, cioè non sufficiente attenzione alla prevenzione e gestione del rischio clinico, il particolare assetto civilistico e penalistico della responsabilità, il tema delle assicurazioni, il tema dei periti eccetera, sono tutti profondamente collegati ed è davvero complicato pensare di affrontarne uno senza affrontare gli altri. Questo disegno di legge ha l’ambizione di mettere in una sequenza logica e armonica tutti i determinanti del fenomeno e di dare una risposta a tutti in modo coordinato e armonico.
Come cambia il rapporto paziente-medico con la nuova normativa?
Lo scopo della legge è quello di detendere tensioni nella relazione di cura, nel rapporto tra medico e paziente, e molti degli aspetti della legge, pensiamo solo a tutta l’attenzione posta alla sicurezza delle cure, posta alla trasparenza dei dati, posta alle attività di formazione connessa alla prevenzione e gestione del rischio clinico, sono tutti strumenti che guardano a una questione fondamentale, cioè a migliorare il rapporto fiduciario tra cittadino, istituzioni sanitarie e professionisti. Uno degli obiettivi, forse il più qualificante, è proprio quello di migliorare il clima di fiducia tra cittadino e professionisti sanitari.
In che modo la legge potrà lenire gli effetti della “medicina difensiva”?
Potrà farlo nella misura in cui, innanzitutto, funzioneranno al meglio le attività di prevenzione e gestione del rischio clinico; nella misura in cui i professionisti – se migliorerà il rapporto di fiducia tra medico e paziente come auspichiamo – avranno meno pregiudizi, si sentiranno più tutelati, non vedranno in ogni esito indesiderato da parte loro necessariamente una colpa dei professionisti. Si fa una affermazione molto precisa che credo possa e debba interessare il cittadino: se non ci sono organizzazioni sicure non c’è sicurezza né per i pazienti né per i professionisti.
Come cambia l’onere della prova nei contenziosi medico-legali?
La legge fa una affermazione molto perentoria laddove distingue tra la responsabilità di tipo contrattuale della struttura, dalla responsabilità extracontrattuale in capo ai professionisti. Credo che la differenza si qualifichi nel nostro caso soprattutto per l’onere della prova, nel senso che l’onere della prova nella responsabilità contrattuale è a carico di colui che è chiamato in causa, in questo caso la struttura, l’onere della prova nel caso della responsabilità extracontrattuale prevista per i professionisti che operano in conto e per conto di strutture sanitarie pubblico e private è in carico, invece, a colui che muove l’azione di risarcimento, quindi questo è un passaggio certamente importante che la legge ha individuato.
In che modo sia i medici che i pazienti sono più tutelati dalla recente normativa?
Primo: ponendo attenzione particolare rivolta alle prassi di prevenzione e gestione del rischio clinico. Secondo: ponendo attenzione alla certezza del risarcimento perché il problema vero è che si rischiava di andare incontro anche a una incertezza complessiva nella capacità di risarcire. Questa legge si sforza dunque sia nel meccanismo assicurativo che nel meccanismo dell’autogestione del risarcimento, sia nella facilitazione per i liberi professionisti a trovare coperture assicurative, sia per tutelare il cittadino – quando, purtroppo, è avvenuto un evento avverso ed esiste una responsabilità – ad ottenere l’integrale risarcimento del danno ingiustamente patito.